Come Funziona Il Risarcimento Ai Pedoni

Il risarcimento economico conseguente un sinistro stradale non riguarda soltanto i conducenti e i passeggeri del veicolo, ma anche i pedoni. Se pensate che quest’ultima sia una possibilità remota, vi sbagliate di grosso! Secondo i dati raccolti da un’indagine ACI-Istat, nel 2014 hanno purtroppo perso la vita ben 578 pedoni (+4,9% rispetto al 2013) e i feriti sono stati addirittura 22.310! Dati che fanno paura. Ma anche riflettere. Statisticamente, nella maggior parte dei casi la colpa di un sinistro che ha coinvolto dei pedoni non è di questi ultimi, ovviamente: lo scorso anno, infatti, solo il 3,7% dei sinistri è stato causato dal comportamento scorretto di coloro che hanno attraversato la strada in maniera distratta o senza rispettare le regole. Ma anche qualora si verifichi uno di questi rari episodi, la normativa UE e quella italiana tendono sempre a tutelare il pedone, in quanto considerati parte più debole, non riconoscendogli la totale responsabilità ma addebitandogli solo il concorso di colpa e quindi il diritto a un risarcimento, seppur inferiore.

Detto questo, vediamo ora quali sono i passi che un pedone coinvolto in un sinistro stradale deve seguire per ottenere il giusto risarcimento dall’assicurazione della controparte.

  1. Il pedone deve provare il danno – Tocca sempre al pedone dimostrare il danno subito nell’incidente raccogliendo la relativa documentazione medica (referti, diagnosi, ricevute delle spese mediche, ecc.).
  2. Invio richiesta di risarcimento – Il pedone dovrà in seguito inviare la richiesta di risarcimento alla compagnia assicuratrice del conducente, spiegano minuziosamente il danno subito. La compagnia potrà accertare i danni contestati inviando a casa del richiedente un medico di fiducia.
  3. Offerta risarcimento – Una volta ottenuta la documentazione, la compagnia assicuratrice dovrà formulare (entro 90 giorni) l’offerta di risarcimento.
  4. Negoziazione assistita – Esiste la possibilità che il pedone (o i suoi familiari), rifiutino l’offerta risarcitoria della compagnia ritenendola inadeguata. In questo caso l’unica cosa da fare è la “negoziazione assistita”, ovvero una trattativa tra gli avvocati delle parti per cercare un accordo. Se entro 3 mesi l’accordo non viene trovato, la parte lesa può rivolgersi al giudice di pace o a quello civile.
  5. Il Fondo di Garanzia Vittime della Strada – Nei casi (oggi purtroppo piuttosto frequenti) in cui non si riesca a identificare l’auto che ha provocato l’incidente o se il conducente risulta non assicurato, il pedone coinvolto nel sinistro può comunque ottenere il risarcimento rivolgendosi direttamente al Fondo di Garanzia Vittime della Strada, che è tenuto a riconoscere il danno interamente. In questo caso la richiesta va inoltrata presso una delle compagnie assicuratrice designate periodicamente dall’Ivass.

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