Cosa Fare In Caso Di Errori Nell’Attestato di Rischio

L’attestato di rischio è quel documento assicurativo dove viene rappresentato fedelmente il “punteggio” dell’assicurato, ovvero la presenza o meno di sinistri con responsabilità principale o concorsuale.

Tale “punteggio” è importante per la determinazione della classe di merito dove si verrà inseriti (che sale di una posizione una volta l’anno e scende di due se si causa un sinistro), che a sua volta si traduce in un premio assicurativo più o meno oneroso.

In pratica, in questo documento dovrà essere riportato il tabellino dei sinistri dei precedenti 5 anni. Ma cosa succede se vi sono presenti degli errori? O se rappresenta una situazione diversa da quella effettiva? Che succede se, ad esempio, viene riportato un sinistro mai causato?

E se, al contrario, non viene riportato un sinistro che invece abbiamo causato? Oggi scopriremo come comportarci in caso si verifichino queste situazioni.

Innanzitutto, l’articolo 134, 4ter del d.lgs 209 del 2005 (Codice delle Assicurazioni Private) in questi casi prevede che “conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l’effettiva responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale.

Ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilità si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri“. Vediamo ora cosa prevede nei casi di errori nell’attestato di rischio.

1. Viene Riportato Un Sinistro Mai Causato

A volte, nell’attestato di rischio può capitare che venga addebitato un sinistro che non sapevamo di aver causato, oppure che ritenevamo fosse stato causato da un altro conducente.

Tale ipotesi, detta di “totale inconsapevolezza”, presuppone un comportamento omissivo della propria compagnia di assicurazione. Essa, infatti, ha l’obbligo di informare l’assicurato quando qualcuno chiede dei danni asserendo la nostra responsabilità.

E non è difficile intuirne il motivo: è infatti doveroso dare all’assicurato la possibilità di dare la sua versione, ed eventualmente di dare prova della sua totale estraneità ai fatti. Non è infatti impossibile (con tanto di casi documentati dalla legge), che un automobilista si veda aumentare il premio senza nemmeno sapere il perché!

In questi casi è chiarissima la responsabilità della compagnia la quale, se non da prova di aver effettuato tutte le comunicazioni del caso, dovrà risarcire il proprio assicurato degli eventuali pagamenti del premio nella misura in cui questo sia stato illegittimamente maggiorato.

2. Non Viene Riportato Un Sinistro Effettivamente Commesso

So cosa state pensando. Perché “disturbarsi” ad informare la compagnia di addebitarci un sinistro?! Tuttavia, quando nell’attestato di rischio non viene riportato un sinistro commesso, si tratta di una questione prettamente burocratica. Infatti, a seconda che la data dell’evento ricada nel periodo di osservazione di un anno o di quello successivo, verrà iscritto nel nostro ruolino dei sinistri un anno prima o un anno dopo.

Tradotto, significa che ne pagheremo le conseguenze prima o dopo! Può anche capitare che non venga addebitato per errore, ma siccome il mancato addebito non rallenta la nostra corsa verso la “prima classe”, l’interesse a segnalare l’errore è più teorico che pratico.

3. Viene Riportato Un Sinistro Con Responsabilità Principale

Il caso statisticamente più frequente di errore nell’attestato di rischio è quando in un sinistro l’assicurato riteneva di aver ragione e magari era stato anche risarcito in tutto o in parte del danno riportato, ma che poi si veda riportare l’addebito della responsabilità!

Tolti quei casi in cui il disguido è da ricondurre alla mancata comprensione da parte dell’assicurato della comunicazione della compagnia, sono purtroppo molti i casi in cui la responsabilità del sinistro ha spiegazioni diverse.

Nei meandri della burocrazia assicurativa può succedere infatti che il liquidatore di una compagnia risarcisca un assicurato all’80%, poi addebita il sinistro con responsabilità principale al proprio assicurato e la stessa cosa fa il liquidatore della compagnia che assicura l’altro veicolo! In questi casi, (abbastanza frequenti!) si avrà un sinistro con due responsabili principali e ciò non è assolutamente accettabile.

L’importante è sapere che quando veniamo risarciti almeno al 50% del danno subito, abbiamo il diritto di pretendere di mantenere inalterata la nostra classe di merito, poiché la responsabilità nel sinistro calcolata convenzionalmente al di fuori del suo accertamento giudiziale deve seguire il risarcimento del danno, come previsto dal succitato art. 134, 4ter del d.lgs. 209/2005.

Cosa Fare

Dopo l’aspetto teorico, adesso vediamo come possiamo difenderci effettivamente nei casi in cui vi siano errori nell’attestato di rischio, specialmente quando ci vediamo addebitato un sinistro dove non avevamo la responsabilità principale!

  1. Innanzitutto, armatevi di pazienza. Nella maggior parte dei casi, infatti, potrebbe trattarsi di un semplice errore che, una volta segnalato, verrà corretto in tempi brevissimi.
  2. Se l’errore non venisse riconosciuto o la correzione non dovesse arrivare, sarebbe opportuno scrivere alla compagnia (tramite raccomandata) dimostrando l’avvenuto pagamento dei nostri danni, quale prova del riconoscimento della nostra esclusione dalla responsabilità o della nostra responsabilità al massimo al 50%.
  3. Se non avete prove cartacee che certificano l’errore, vi converrà scrivere alla vostra compagnia (sempre con raccomandata) perché questa vi fornisca tutta la documentazione posta a base della valutazione sulla responsabilità del sinistro. Tale possibilità, chiamata di “accesso agli atti“, è formalmente garantita dall’articolo 146 del d.lgs. 209/05, o Codice delle Assicurazioni Private, che tutela gli assicurati quando la compagnia rifiuta di fornire la documentazione posta a base della liquidazione di un sinistro, entro 60 giorni dalla richiesta: il reclamo all’IVASS (che di solito costa alla compagnia molto di più di quanto costi collaborare con voi per risolvere la vertenza!).
  4. Una volta chiarito il motivo dell’addebito illegittimo del sinistro, potete pretendere che vi sia restituita la somma ingiustamente pagata a causa del conseguente aumento della polizza. Se malauguratamente non riusciste ad avere quanto vi spetta potete, allora non vi resterà altro che ricorrere in via giudiziaria. Tuttavia, visto che si tratta di contratti assicurativi, dovrete prima tentare la mediazione obbligatoria, previsto dal decreto legislativo 28/2010.

4 Comments on "Cosa Fare In Caso Di Errori Nell’Attestato di Rischio"

  1. io sono cannaò salvatore avevo una classe di merito s1 ora mi ritrovo con un aumento di 5 classi e mi hanno assegnato la 6 classe perchè il 06/06/2017 ho avuto un incidente paritario e nel 21/12/2019 un’altro incidente paritario il 4/05/2020 un incidente principale loro dicono che hanno unificato i due incidenti paritari facendone uno pieno ma la distanza di un incidente all’altro e di tre anni tenendo conte che e un autocarro e con questa classe di merito non posso fare preventivi in nessun posto perchè partono da 900 euro che devo fare

  2. Avevo stipulato con la compagnia h24assistance una polizza moto per il mio SUZUKI ed effettivamente rientravo come classe di merito 17, dovendo vendere la moto, e non volendo perdere il periodo assicurativo ho chiesto di assicurare la mia honda 700 con classe di merito 3,finito il periodo assicurativo fermo la moto per l’inverno e adesso sulla mia Honda mi ritrovo classe di merito 17 come risolvere il problema?grazie.

  3. La mia compagnia a sbagliato a trascrivere un sinistro con torto da parte mia ,ma ha scritto sul atr 50% e quando ho chiesto la mia parte di soldi mi dicono di non stuzzicare la compagnia opposta…per me c’è puzza di truffa..

  4. Io ho subito un danno, ma mi hanno attribuito il 50% della responsabilità perché non ho prodotto un testimone oculare. Premetto: la mia auto era posteggiata e io nemmeno nei paraggi quando è successo il sinistro. Quando sono andata a prendere l’auto dal parcheggio, ho ahimè constatato che una vettura era letteralmente incastrata sul mio paraurti e, sapendo di chi fosse quell’auto, ho chiamato la proprietaria che però si è rifiutata di firmare il CID. Ho quindi fatto denuncia alla mia assicurazione che mi ha risarcita, SENZA mandarmi un avviso di come fosse stato valutato il danno subito, e solo a meno di un mese dal rinnovo scopro che mi hanno attribuito la responsabilità al 50% sull’attestato di rischio. Ho chiamato la mia assicurazione, ma dicono che non posso fare nulla. Sottolineo che sono in classe 1 e dal 2011 non ho un incidente, nemmeno paritario! Le assicurazioni sono tutte d’accordo tra loro!!!

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