Il Risarcimento Ridotto In Caso di Sinistro

Quando si verifica un sinistro stradale, se il costo della riparazione supera il reale valore di mercato del veicolo, al proprietario del mezzo in questione verrà riconosciuta una somma corrispondente al valore commerciale del veicolo, basato su quello stabilito da riviste specializzate di settore (Quattroruote, Al Volante…) o, in mancanza, dal valore di mercato. Ma prima di addentrarci nell’argomento, sarà bene distinguere i sinistri di “Garanzia Diretta” (CVT), ovvero Kasko, incendio/Furto, eventi naturali e speciali) da quelli di “Responsabilità Civile“. La prima differenza è che i primi sono di natura contrattuale, poiché prevedono la stipula di un contratto tra le parti, gli altri sono di natura extracontrattuale, in virtù di una responsabilità (ex art. 2043 e seguenti). Ma vediamoli ora nel dettaglio.

Sinistri a Garanzia Diretta

assicurazioniLa Garanzia Diretta (o CVT) prevede che un danno debba ritenersi totale solo se supera l’80% o è pari o superiore al valore commerciale del mezzo. In questi casi, per conoscere il reale valore commerciale, sarà opportuno far riferimento alle riviste specializzate del settore auto (sopra citate) e cercare la quotazione sulla base delle specifiche della carta di circolazione (anno prima immatricolazione, modello, cilindrata, Cv/Kw, portata complessiva per autocarri, ecc…) e della fattura di acquisto (dove è possibile verificare la presenza di eventuali accessori e/o allestimenti particolari). Tuttavia, bisogna tenere a mente che tali riviste evidenziano un valore indicativo medio basato su accurate indagini di mercato. Nei casi in cui il veicolo non fosse presente nelle tabelle, sarà possibile far riferimento alle quotazioni che figurano su siti web specializzati in vendita auto o a quelli della casa automobilistica del mezzo. Nei casi in cui il sinistro avvenisse nei primi 6 mesi dell’anno di prima immatricolazione del veicolo, al proprietario verrà riconosciuto il cosiddetto “valore a nuovo“, cioè il prezzo a cui ha acquistato l’auto o il prezzo di listino chiavi in mano.

Sinistri a Responsabilità Civile (Rc)

Il discorso cambia radicalmente nei casi di Responsabilità Civile. Secondo quanto previsto dall’articolo 2056 del Codice Civile (e dagli artt. 1223 cc e seguenti) oltre al danno emergente è dovuto anche il “lucro cessante”, con relativo onere della prova a carico del danneggiato. In pratica, questa opzione prevede che il danneggiato possa richiedere (se possibile) la reintegrazione a forma specifica, cioè il ripristino totale del mezzo prima del danneggiamento a cura e spese del danneggiante. Se e quando il giudice ritenesse che la reintegrazione a forma specifica fosse troppo onerosa per il debitore, può per legge predisporre un risarcimento “a forma equivalente”, che prevede il pagamento di una somma di danaro corrispondente al valore della diminuzione del patrimonio subita dal danneggiato. Secondo quanto previsto dalla sentenza di Cassazione n. 21012 del 12.10.2010, sarà possibile riconoscere anche un importo superiore al valore commerciale di mercato previa dimostrazione dell’effettivo ripristino del bene ed in una percentuale di tolleranza “sostenibile”.

In questo caso, potranno essere conteggiate le seguenti ulteriori spese:

  • fermo tecnico;
  • bollo non goduto;
  • spese di radiazione e/o rottamazione;
  • spese per veicolo sostitutivo;
  • spese di nuova immatricolazione.

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