Il Contrassegno Assicurativo: Novità e Norme

Il contrassegno assicurativo è un documento indicante che il pagamento della polizza Rca è stato effettuato, ed è obbligatorio esporlo sui vetri dell’auto in un punto ben visibile, senza ingombrare la visuale del conducente.

Il Codice Stradale non solo obbliga ad avere all’interno dell’autovettura tutta la documentazione riguardante la polizza, ma obbliga l’automobilista ad esporre anche il famoso contrassegno. Nello specifico:

  • vi è l’obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica (obbligo soppresso dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449 che ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 1998 cessano l’obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica, nonché l’obbligo, per i conducenti dei motocicli, di portare con sé il contrassegno stesso), e quello relativo all’assicurazione obbligatoria.
  • i conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1 purché abbiano con sé i contrassegni stessi.
  • chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 99,00 art. 181 Codice della strada.

contrassegnoQuindi, le compagnie assicuratrici stipulano contratti Rca di durata annuale che si chiudono automaticamente a scadenza e non possono essere tacitamente rinnovate (in assenza, cioè, di disdetta da parte dell’assicurato). Resta comunque l’obbligo della società di assicurazione di dare un preavviso al proprio cliente almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto ed è anche obbligata e mantenere attiva la copertura assicurativa per 15 giorni oltre la scadenza. Detto questo, ultimamente il Ministero dell’Interno ha emanato la circolare n° 300/A/1319/13/101/20/21/7 con la quale ha stabilito che, date le modifiche apportate al Codice delle Assicurazioni con l’introduzione dell’art. 170-bis, non è più sanzionabile ai sensi degli artt. 180 e 181 del Codice della strada chi circola con la documentazione di polizza scaduta o esponendo il vecchio contrassegno, purché questo avvenga nei 15 giorni successivi alla scadenza.

Oltre alla già citata introduzione del contrassegno elettronico, alcuni rumors dicono che tra meno di un anno l’obbligo di esporre il contrassegno sulla vettura non esisterà più! Le forze dell’ordine controlleranno direttamente dal numero di targa se l’auto è assicurata. Con questa norma, il Governo mirerebbe a risolvere una volta per tutte il problema dei contrassegni fasulli. Speriamo bene!

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