Assicurazioni Auto: Cosa Cambia Con Il “Ddl Concorrenza”

Lo scorso 20 Febbraio il governo Renzi ha approvato il disegno di legge sulla Concorrenza, che prevede una serie di importanti innovazioni nel settore delle assicurazioni auto.

In questo ambito infatti, sono state apportate due interessanti novità che riguardano gli automobilisti: la prima riguarda l’obbligo di trasparenza nella comunicazione dell’offerta assicurativa e poi gli interventi che porterebbero alla riduzione dei costi dei contratti di assicurazione a favore degli assicurati e delle compagnie assicurative.

Per quanto riguarda il primo, all’articolo 3 del ddl sulla concorrenza “gli intermediari sono tenuti ad informare l’assicurato in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi RC Auto offerti da tutte le compagnie di cui è mandatario, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione.

Per quanto riguarda l’abbassamento delle tariffe, il disegno di legge prevede l’introduzione di sconti obbligatori sui premi offerti dalle compagnie assicurative in alcuni casi: quello in cui gli assicurati autorizzino un’ispezione preventiva del mezzo assicurato oppure tramite installazione sul proprio veicolo di dispositivi elettronici che ne rilevino l’attività (scatole nere).

C’è da dire che se da un lato le polizze potrebbero costare meno, dall’altro anche i risarcimenti previsti per le vittime degli incidenti stradali non sono uguali a prima. In particolare, ad analizzare la tabella relativa al risarcimento dei danni lievi, la base di calcolo per il risarcimento di un punto di invalidità passa dagli attuali 795,91€ a 674,78€. Viene inoltre modificato il titolo dell’articolo 139 che da “danno biologico di lieve entità” diventa “danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità”.

Di fatto, ciò significa l’eliminazione del danno morale, che viene così associato a quello biologico e comporterà di conseguenza un risarcimento minore rispetto al passato. Infine, anche il titolo dell’articolo 138 subisce la stessa modifica, passando da “danno biologico non lieve” a “danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità”.

In questo modo i danni temporanei di grave entità verranno equiparati ai danni lievi e comporteranno un risarcimento pari a 39,37€ per ogni giorno di inabilità.

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